N. 02594/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2012, proposto da:
omissis e dalla di lui madre omissis, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Carmela Nicastro, e
con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Mario Rutelli n. 38;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,
Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento – omissis, omissis, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via
Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
- del provvedimento del dirigente scolastico (decreto n. 21 del 19.9.2012, prot. n. 8443/M4 - doc. n.
2) con il quale è stato attribuito all'alunno omissis un insegnante di sostegno per un numero di ore
pari ad 8 per il corrente anno scolastico 2012/2013, conosciuto dai ricorrenti in pari data;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'istruzione e
l'ufficio scolastico regionale e provinciale hanno attribuito un numero di insegnanti di sostegno
insufficienti ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso l'istituto
scolastico de quo ed in particolare all'alunno omissis;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso al precedente ancorché
sconosciuto;
nonché per l'accertamento
- del diritto dell'alunno su indicato, affetto da grave disabilità derivante da patologia irreversibile
(Sindrome di Down), ad essere assistito da un insegnante di sostegno per tutte le ore (n. 32) della
frequenza scolastica o almeno, in subordine per n. 18 ore settimanali in deroga, secondo il
rapporto 1/1, e del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dai
ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno,
e per la condanna
- delle amministrazioni resistenti all'assegnazione in favore dell'alunno menzionato di un
insegnante di sostegno per tutte le ore (n. 32) della frequenza scolastica o, almeno, in subordine,
per n. 18 ore settimanali in deroga, secondo il rapporto 1/1 ed in caso di accoglimento delle
superiori domande, la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore e dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
subito dai ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di
sostegno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata e
vista la documentazione dalla stessa depositata;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 i difensori delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 2
FATTO e DIRITTO
La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali è stato assegnato al ricorrente, affetto da
disabilità grave ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 (v. documentazione in atti), un insegnante di
sostegno per un numero di ore settimanali (8) inferiore, rispetto a quello allo stesso necessario
secondo la documentazione medica e didattica versata in atti, laddove si fa riferimento alla
necessità di un insegnante di sostegno per n. 32 ore settimanali (v. certificazione medica e PEI a.s.
2012/2013).
Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza
della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle
attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.
La questione è stata risolta in senso favorevole alla parte ricorrente in numerosi precedenti della
Sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (tra le tante, la n. 1964 del 2
novembre 2011; la n. 360 del 24 febbraio 2011; la n. 14271 del 9 dicembre 2010), nei quali è stato,
in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per
l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo – in relazione alle effettive
esigenze da determinare in concreto e caso per caso in relazione alla gravità della disabilità - le
misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile, titolare del diritto fondamentale
all’istruzione, altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo
impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative,
e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo
scolastico frequentato (v. Corte Cost., sentenza n. 80 del 2010; d.l. n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010, che autorizza il superamento del contingente degli
insegnanti di sostegno qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 della l. n. 104/1992; d.l. n. 98
del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, art. 19, comma 11);
Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non hanno tenuto conto dell’esigenza di garantire
all’alunno – disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 - opportune ed
adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento nel percorso
scolastico frequentato, non avendo assegnato al predetto un insegnante di sostegno, seppure
ritenuto necessario secondo la documentazione didattica in atti, in cui si fa riferimento alla
necessità che il discente possa essere seguito dal docente di specializzazione per tutte le ore
previste (32 ore: v. PEI per il corrente anno scolastico), al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Deve, pertanto, ritenersi fondata la censura di violazione degli artt. 34 e 38 della Costituzione e
degli artt. 3, 12 e 13 della l. n. 104/1992, con assorbimento di ogni altra questione (vedi di recente
la n. 460 del 28 febbraio 2012).
Può ora procedersi all’esame dell’istanza risarcitoria, che il Collegio ritiene fondata per le ragioni di
seguito esposte.
In merito alla illegittimità dell’assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, è
sufficiente richiamare le considerazioni di cui al succitato precedente, mentre relativamente alla
colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l’esistenza di
numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che,
ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non
conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.
Ciò precisato in ordine all’illegittimità dell’impugnato provvedimento e alla colpa nell’emanarlo, il
Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del
danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno
esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta
costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti costituzionalmente
inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è
individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha
provocato sulla personalità del discente, privato del supporto necessario a garantire la piena
promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (vedi T.a.r.
Sardegna, n. 695 del 2011; Ta.r. Toscana, n. 746 del 2012).
Va, però, considerato che parte ricorrente ha concorso parzialmente alla produzione del danno
ritardando l’instaurazione della controversia.
Ciò posto,il danno può essere quantificato, in via equitativa, in € 1.000,00 (mille/00) per ogni mese
(con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto
1/1,con decorrenza dal deposito del ricorso in epigrafe e sino all’effettiva assegnazione. 3
L'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente tale somma va posto a carico del Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte
gestionali poi attuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto:
- vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati;
- va riconosciuto il diritto dell’alunno indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di
sostegno per n. 32 ore settimanali;
- va condannata la resistente amministrazione all'assegnazione, a favore del predetto, di un
insegnante di sostegno secondo quanto appena precisato;
- va condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno
come prima quantificato;
- va, altresì, condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento
delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato all’alunno indicato in
epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario;
b) dichiara il diritto del predetto ad essere assistito da un insegnante di sostegno per n. 32 ore
settimanali;
c) condanna la resistente amministrazione all'assegnazione, a favore del predetto, di un
insegnante di sostegno per n. 32 ore settimanali;
d) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno
come quantificato in motivazione;
e) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore della
parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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