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Sabato, 27 Settembre 2014 21:44

Tar Sicilia – Sentenza n. 1850 del 14 ottobre 2013

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N. 01850/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minorenne -OMISSIS-;
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minorenne -OMISSIS-,
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso il
cui studio in Palermo, via G. Oberdan, n. 5, sono elettivamente domiciliati;
contro
- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale per la Provincia di
Agrigento;
- Istituto Comprensivo [omissis];
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono
domiciliati per legge;
per l'annullamento
- dei provvedimenti del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale “[omissis]” con il quale
sono state disposte l’assegnazione ai piccoli -OMISSIS- e -OMISSIS- di un insegnante di sostegno
per un numero insufficiente di ore di sostegno – (rispettivamente 13 e 12,00 ore);
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’istruzione e
l’Ufficio scolastico regionale, nonostante la richiesta di assegnazione di posti in deroga, hanno
assegnato all’istituto scolastico frequentati dai minori, un numero di insegnanti insufficiente ad
assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale istituto scolastico;
- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
nonché per il riconoscimento
del diritto dei minori in epigrafe ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per 25 ore
settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei minori.
ed altresì per la condanna
delle amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore dei minori in epigrafe, di un insegnante
di sostegno per 25 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la
grave disabilità dei minori.
nonché per il riconoscimento
1- DirittoScolastico.it -
del diritto dei piccoli minori in epigrafe e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non
patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore
di sostegno;
ed altresi’ per la condanna
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale
sofferto dai minori in epigrafe e dai propri genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione
di un numero adeguato di ore di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate e
la documentazione depositata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 764 del 5 dicembre 2012;
Vista la memoria conclusiva di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Aurora Lento;
Visto l'art. 52, comma 8, del D. Lgs. vo 30 giugno 2003, n. 196;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2013 i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con gravame, notificato il 5 novembre 2012 e depositato il 15 seguente, i ricorrenti, quali genitori
esercenti la potestà sui minori in epigrafe, disabili gravi, hanno adito questo Tribunale al fine di
ottenere l’annullamento degli atti con cui l’amministrazione scolastica ha assegnato insegnanti di
sostegno per un numero di ore insufficienti, chiedendo, pertanto il riconoscimento del diritto alla
assegnazione secondo il rapporto 1/1.
Hanno, altresì, chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore,
e dalla sua famiglia, per la mancata tempestiva assegnazione dell’insegnante di sostegno;
concludendo per l’accoglimento di tutte le domande, con il favore delle spese.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando documentazione.
Con l’ordinanza cautelare succitata è stata accolta l’istanza cautelare.
Con memoria depositata in vista della udienza, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della
domanda risarcitoria, dando atto della intervenuta assegnazione dell’insegnante di sostegno in
ottemperanza al decisum cautelare.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti,
presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento della necessità per il minore di vedersi erogato il servizio
didattico previa predisposizione, da parte dell'amministrazione, di misure di sostegno - didattiche o
assistenziali - necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente
2- DirittoScolastico.it -
del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di
adeguate misure compensative (sicché trattasi di prestazioni accessorie e complementari al servizio
pubblico istruzione).
In conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio,
si versa pertanto nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 133, comma 1, lett. c),
c.p.a..
Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza
della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività
didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità; e parte ricorrente chiede, altresì, il ristoro del
danno non patrimoniale subito a causa della disposta contrazione delle ore di sostegno.
Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.
In relazione al profilo, rilevabile d’ufficio, relativo all’interesse a coltivare il gravame, osserva il
Collegio che la circostanza che, nelle more del giudizio, sia terminato l’anno scolastico in relazione
al quale era stato proposto il ricorso, non scalfisce l’attualità dell’interesse della parte ricorrente in
relazione alla domanda tendente all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati, o
comunque del comportamento dell’amministrazione scolastica che non ha assegnato l’insegnante di
sostegno nel rapporto necessario.
Questa Sezione, nella sentenza n. 1474/2013, ha affermato che nella valutazione – relativa
all’applicazione della disposizione di cui all’art. 34, terzo comma, del codice del processo
amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104) – “di perdurante utilità, o meno, per la parte ricorrente,
dell’annullamento dell’atto impugnato, occorre evidentemente avere riguardo a tutti gli effetti
naturali del giudicato di annullamento, e non solo a quello caducatorio (l’affermazione di principio
dell’astratta inclusione dell’effetto conformativo nella prognosi di utilità, ancorché riprodotta quasi
tralaticiamente in obiter dicta che in concreto ne escludono il rilievo, sembra del resto pacifica in
giurisprudenza: Cons. di Stato Sez. V, sentenza 05 dicembre 2012, n. 6229; T.A.R. Lombardia
Brescia Sez. II, 28-01-2013, n. 90; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 19-09-2012, n. 1212; T.A.R.
Lombardia Brescia Sez. II, 23-08-2012, n. 1452). Dal che discende che quando l’effetto caducatorio
dell’annullamento non risulti più utile, ma risulti al contrario ancora utile l’effetto conformativo
(come nel caso in esame) o quello ripristinatorio connessi al giudicato di annullamento, non può
escludersi la perdurante utilità dell’accertamento giurisdizionale della illegittimità dell’atto, in esito
alla proposizione della domanda di annullamento”.
Tale decisione ha ulteriormente specificato che “l’interesse ad accertare l’illegittimità del
provvedimento sussiste quando la sua esecuzione sia suscettibile di fondare pretese risarcitorie (il
che implica l’avvenuta causazione del danno); ma anche tutte le volte in cui, trattandosi – come nel
caso di specie - di provvedimenti periodici, a reiterazione necessaria (id est da emanarsi, per
previsione normativa, con precise scadenze periodiche: sicché la scadenza del periodo temporale di
efficacia del provvedimento segna la conclusione di un solo segmento del rapporto giuridico, ma
non della complessiva fattispecie), sia possibile evitare e prevenire ulteriori eventi lesivi, correlati
all’altrimenti inevitabile reiterazione dell’illegittimità provvedimentale “seriale”, mediante
enunciazione della regola conformativa cui l’Amministrazione dovrà attenersi nell’emanazione
della statuizione regolante la medesima attività per il periodo immediatamente successivo”.
Nel caso in esame, oltre alla evidente eadem ratio in relazione alle comuni caratteristiche strutturali
delle tipologie provvedimentali considerate nel presente giudizio [“provvedimenti periodici, a
reiterazione necessaria (id est da emanarsi, per previsione normativa, con precise scadenze
periodiche: sicché la scadenza del periodo temporale di efficacia del provvedimento segna la
conclusione di un solo segmento del rapporto giuridico, ma non della complessiva fattispecie)”],
3- DirittoScolastico.it -
che suggerisce di non discostarsi dalle superiori conclusioni, vi è una peculiare caratteristica della
fattispecie dedotta che a fortiori impone di considerare perdurante l’attualità dell’interesse.
Nel caso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha proposto, in materia di giurisdizione
esclusiva, una domanda di accertamento di un diritto soggettivo: id est, la domanda di vedere
riconosciuto il diritto del minore ad essere seguito, nel proprio percorso scolastico, da un insegnante
di sostegno nel rapporto di 1/1 (fra ore di frequenza scolastica, e ore di sostegno).
I dati fattuali – la cui sussistenza è stata documentalmente accertata in capo all’odierno ricorrente
nel presente giudizio - che, in base alle disposizioni primarie che regolano la fattispecie,
costituiscono elementi costitutivi di tale diritto sono due: uno, di natura strettamente sanitaria,
afferente il documentato stato di disabilità grave; l’altro, di natura didattica, relativo alla valutazione
di necessarietà di tale rapporto in relazione alla effettività della frequenza scolastica.
La domanda tendente all’accertamento di tale diritto poggia su di un interesse che non è in alcun
modo limitato dall’efficacia temporale del provvedimento amministrativo – emanato in relazione al
singolo anno scolastico - che, assegnando il sostegno per un numero inferiore di ore, ha negato il
riconoscimento.
L’accertamento del diritto è infatti propedeutico alla prestazione richiesta, ma – anche per tale
relazione di propedeuticità - è cosa diversa da essa, sicché il venir meno dell’interesse alla singola
prestazione non determina il venir meno all’interesse a che il diritto venga affermato e riconosciuto
in sede giurisdizionale: anche in relazione all’effetto conformativo di tale riconoscimento sulle
future condotte dell’amministrazione, qualora non mutino i citati elementi di fatto su cui il
riconoscimento medesimo si fonda.
Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda di assegnazione
dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 è fondata.
Quanto, in particolare, alla illegittimità dell’assegnazione di un numero insufficiente di ore di
sostegno, basta rilevare che la questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in
numerosi precedenti della sezione - alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (per tutte
la sentenza n. 360 del 24 febbraio 2011) - nelle quali è stato, in particolare, affermato che il quadro
costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio
didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il
discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad
accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di
adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.
Nel caso di specie risulta dagli atti di causa la necessità dell’assegnazione dell’insegnante di
sostegno secondo il rapporto 1/1 in considerazione della situazione di gravità del minore
documentata come in atti.
La domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell’amministrazione, consistita
nell’aver assegnato il sostegno in rapporto di ore inferiore ad 1/1, deve essere pertanto accolta, con
conseguentemente riconoscimento del diritto del minore ricorrente ad essere assistito, durante le ore
di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo tale rapporto, almeno fino a quando
non risulti documentalmente modificata una delle due richiamate condizioni – ad oggi riscontrate in
positivo - su cui si fonda l’affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave; valutazione da parte
del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale
rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).
Fino a che non sopravvenga dunque un documento di contenuto contrario rispetto a quelli che
hanno fondato la pretesa oggetto del presente giudizio con riferimento alle specifiche esigenze del
4- DirittoScolastico.it -
minore ricorrente, va riconosciuto il diritto dello stesso ad essere seguito durante le ore di frequenza
scolastica da un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1, con ogni conseguente obbligo di
prestazione incombente sull’amministrazione resistente (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio
2013, n. 3950).
Dall’accertamento del diritto, nei termini appena precisati, deriva la fondatezza della domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale, in ordine alla quale resta da accertare la sussistenza
dell’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana, il quale - una volta escluso il dolo –
coincide con la colpa.
Sotto tale specifico profilo, va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta
malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed
all’Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare
provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.
Ciò precisato in ordine all’illegittimità della condotta colposa posta in essere dall’amministrazione
scolastica, ritiene il Collegio di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il
diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie
come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti
dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti
costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è individuabile
negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla
personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni
di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (vedi T.A.R. Sardegna 2011, n. 695
e T.A.R. Toscana, 18 aprile 2012, n. 746).
Ciò posto, il danno può essere quantificato, in via equitativa e con riferimento ad ogni minore, in €
1.000,00 (euro mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza
dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, con decorrenza dalla notifica del ricorso in epigrafe e
sino all’effettiva assegnazione dell'insegnante nel rapporto 1/1 per l’anno scolastico 2012/2013.
L'obbligo di corrispondere tale somma va posto a carico del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi
effettuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione.
Si ritiene di porre a carico della resistente Amministrazione le spese del presente giudizio, come
liquidate in dispositivo, - oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato - tenuto conto
dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto e della connessa istanza risarcitoria; e,
tenuto conto, altresì, che sulla questione centrale esisteva, già in epoca antecedente alla
proposizione del ricorso, un orientamento assolutamente incontroverso della giurisprudenza
amministrativa, anche di questo Tribunale, favorevole alla parte ricorrente.
Le spese devono invece compensarsi con l’Istituto scolastico, privo di responsabilità nel caso di
specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli
effetti di cui in motivazione e condanna altresì il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca al risarcimento del danno come quantificato in motivazione.
5- DirittoScolastico.it -
Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore della
parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00),
oltre oneri accessori come per legge (ivi compresa la rifusione dell’importo del contributo
unificato).
Compensa le spese tra la parte ricorrente e l’Istituto scolastico intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento,
all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle
parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Federica Cabrini, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Letto 2013 volte Ultima modifica il Sabato, 27 Settembre 2014 22:23
Salvatore Morelli

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