sentenze e ricorsi al TAR per il monte ore massimo dell'insegnante di sostegno per bambini disabili
Lo ha stabilito il Tar per la Sicilia con una sentenza depositata il 10 settembre scorso ( N. 02250/2014 REG.PROV.COLL.).
Il numero di alunni è 20 se in classe vi è un alunno disabile
In allegato la sentenza
N. 01850/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minorenne -OMISSIS-;
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minorenne -OMISSIS-,
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso il
cui studio in Palermo, via G. Oberdan, n. 5, sono elettivamente domiciliati;
contro
- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale per la Provincia di
Agrigento;
- Istituto Comprensivo [omissis];
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono
domiciliati per legge;
per l'annullamento
- dei provvedimenti del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo statale “[omissis]” con il quale
sono state disposte l’assegnazione ai piccoli -OMISSIS- e -OMISSIS- di un insegnante di sostegno
per un numero insufficiente di ore di sostegno – (rispettivamente 13 e 12,00 ore);
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’istruzione e
l’Ufficio scolastico regionale, nonostante la richiesta di assegnazione di posti in deroga, hanno
assegnato all’istituto scolastico frequentati dai minori, un numero di insegnanti insufficiente ad
assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale istituto scolastico;
- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
nonché per il riconoscimento
del diritto dei minori in epigrafe ad essere assistiti da un insegnante di sostegno per 25 ore
settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità dei minori.
ed altresì per la condanna
delle amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore dei minori in epigrafe, di un insegnante
di sostegno per 25 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la
grave disabilità dei minori.
nonché per il riconoscimento
1- DirittoScolastico.it -
del diritto dei piccoli minori in epigrafe e dei rispettivi genitori al risarcimento del danno non
patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore
di sostegno;
ed altresi’ per la condanna
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale
sofferto dai minori in epigrafe e dai propri genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione
di un numero adeguato di ore di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate e
la documentazione depositata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 764 del 5 dicembre 2012;
Vista la memoria conclusiva di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Aurora Lento;
Visto l'art. 52, comma 8, del D. Lgs. vo 30 giugno 2003, n. 196;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2013 i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con gravame, notificato il 5 novembre 2012 e depositato il 15 seguente, i ricorrenti, quali genitori
esercenti la potestà sui minori in epigrafe, disabili gravi, hanno adito questo Tribunale al fine di
ottenere l’annullamento degli atti con cui l’amministrazione scolastica ha assegnato insegnanti di
sostegno per un numero di ore insufficienti, chiedendo, pertanto il riconoscimento del diritto alla
assegnazione secondo il rapporto 1/1.
Hanno, altresì, chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore,
e dalla sua famiglia, per la mancata tempestiva assegnazione dell’insegnante di sostegno;
concludendo per l’accoglimento di tutte le domande, con il favore delle spese.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando documentazione.
Con l’ordinanza cautelare succitata è stata accolta l’istanza cautelare.
Con memoria depositata in vista della udienza, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento della
domanda risarcitoria, dando atto della intervenuta assegnazione dell’insegnante di sostegno in
ottemperanza al decisum cautelare.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti,
presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento della necessità per il minore di vedersi erogato il servizio
didattico previa predisposizione, da parte dell'amministrazione, di misure di sostegno - didattiche o
assistenziali - necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente
2- DirittoScolastico.it -
del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di
adeguate misure compensative (sicché trattasi di prestazioni accessorie e complementari al servizio
pubblico istruzione).
In conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio,
si versa pertanto nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 133, comma 1, lett. c),
c.p.a..
Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza
della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività
didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità; e parte ricorrente chiede, altresì, il ristoro del
danno non patrimoniale subito a causa della disposta contrazione delle ore di sostegno.
Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.
In relazione al profilo, rilevabile d’ufficio, relativo all’interesse a coltivare il gravame, osserva il
Collegio che la circostanza che, nelle more del giudizio, sia terminato l’anno scolastico in relazione
al quale era stato proposto il ricorso, non scalfisce l’attualità dell’interesse della parte ricorrente in
relazione alla domanda tendente all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati, o
comunque del comportamento dell’amministrazione scolastica che non ha assegnato l’insegnante di
sostegno nel rapporto necessario.
Questa Sezione, nella sentenza n. 1474/2013, ha affermato che nella valutazione – relativa
all’applicazione della disposizione di cui all’art. 34, terzo comma, del codice del processo
amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104) – “di perdurante utilità, o meno, per la parte ricorrente,
dell’annullamento dell’atto impugnato, occorre evidentemente avere riguardo a tutti gli effetti
naturali del giudicato di annullamento, e non solo a quello caducatorio (l’affermazione di principio
dell’astratta inclusione dell’effetto conformativo nella prognosi di utilità, ancorché riprodotta quasi
tralaticiamente in obiter dicta che in concreto ne escludono il rilievo, sembra del resto pacifica in
giurisprudenza: Cons. di Stato Sez. V, sentenza 05 dicembre 2012, n. 6229; T.A.R. Lombardia
Brescia Sez. II, 28-01-2013, n. 90; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 19-09-2012, n. 1212; T.A.R.
Lombardia Brescia Sez. II, 23-08-2012, n. 1452). Dal che discende che quando l’effetto caducatorio
dell’annullamento non risulti più utile, ma risulti al contrario ancora utile l’effetto conformativo
(come nel caso in esame) o quello ripristinatorio connessi al giudicato di annullamento, non può
escludersi la perdurante utilità dell’accertamento giurisdizionale della illegittimità dell’atto, in esito
alla proposizione della domanda di annullamento”.
Tale decisione ha ulteriormente specificato che “l’interesse ad accertare l’illegittimità del
provvedimento sussiste quando la sua esecuzione sia suscettibile di fondare pretese risarcitorie (il
che implica l’avvenuta causazione del danno); ma anche tutte le volte in cui, trattandosi – come nel
caso di specie - di provvedimenti periodici, a reiterazione necessaria (id est da emanarsi, per
previsione normativa, con precise scadenze periodiche: sicché la scadenza del periodo temporale di
efficacia del provvedimento segna la conclusione di un solo segmento del rapporto giuridico, ma
non della complessiva fattispecie), sia possibile evitare e prevenire ulteriori eventi lesivi, correlati
all’altrimenti inevitabile reiterazione dell’illegittimità provvedimentale “seriale”, mediante
enunciazione della regola conformativa cui l’Amministrazione dovrà attenersi nell’emanazione
della statuizione regolante la medesima attività per il periodo immediatamente successivo”.
Nel caso in esame, oltre alla evidente eadem ratio in relazione alle comuni caratteristiche strutturali
delle tipologie provvedimentali considerate nel presente giudizio [“provvedimenti periodici, a
reiterazione necessaria (id est da emanarsi, per previsione normativa, con precise scadenze
periodiche: sicché la scadenza del periodo temporale di efficacia del provvedimento segna la
conclusione di un solo segmento del rapporto giuridico, ma non della complessiva fattispecie)”],
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che suggerisce di non discostarsi dalle superiori conclusioni, vi è una peculiare caratteristica della
fattispecie dedotta che a fortiori impone di considerare perdurante l’attualità dell’interesse.
Nel caso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha proposto, in materia di giurisdizione
esclusiva, una domanda di accertamento di un diritto soggettivo: id est, la domanda di vedere
riconosciuto il diritto del minore ad essere seguito, nel proprio percorso scolastico, da un insegnante
di sostegno nel rapporto di 1/1 (fra ore di frequenza scolastica, e ore di sostegno).
I dati fattuali – la cui sussistenza è stata documentalmente accertata in capo all’odierno ricorrente
nel presente giudizio - che, in base alle disposizioni primarie che regolano la fattispecie,
costituiscono elementi costitutivi di tale diritto sono due: uno, di natura strettamente sanitaria,
afferente il documentato stato di disabilità grave; l’altro, di natura didattica, relativo alla valutazione
di necessarietà di tale rapporto in relazione alla effettività della frequenza scolastica.
La domanda tendente all’accertamento di tale diritto poggia su di un interesse che non è in alcun
modo limitato dall’efficacia temporale del provvedimento amministrativo – emanato in relazione al
singolo anno scolastico - che, assegnando il sostegno per un numero inferiore di ore, ha negato il
riconoscimento.
L’accertamento del diritto è infatti propedeutico alla prestazione richiesta, ma – anche per tale
relazione di propedeuticità - è cosa diversa da essa, sicché il venir meno dell’interesse alla singola
prestazione non determina il venir meno all’interesse a che il diritto venga affermato e riconosciuto
in sede giurisdizionale: anche in relazione all’effetto conformativo di tale riconoscimento sulle
future condotte dell’amministrazione, qualora non mutino i citati elementi di fatto su cui il
riconoscimento medesimo si fonda.
Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda di assegnazione
dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 è fondata.
Quanto, in particolare, alla illegittimità dell’assegnazione di un numero insufficiente di ore di
sostegno, basta rilevare che la questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in
numerosi precedenti della sezione - alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (per tutte
la sentenza n. 360 del 24 febbraio 2011) - nelle quali è stato, in particolare, affermato che il quadro
costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio
didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il
discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad
accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di
adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.
Nel caso di specie risulta dagli atti di causa la necessità dell’assegnazione dell’insegnante di
sostegno secondo il rapporto 1/1 in considerazione della situazione di gravità del minore
documentata come in atti.
La domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell’amministrazione, consistita
nell’aver assegnato il sostegno in rapporto di ore inferiore ad 1/1, deve essere pertanto accolta, con
conseguentemente riconoscimento del diritto del minore ricorrente ad essere assistito, durante le ore
di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo tale rapporto, almeno fino a quando
non risulti documentalmente modificata una delle due richiamate condizioni – ad oggi riscontrate in
positivo - su cui si fonda l’affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave; valutazione da parte
del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale
rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).
Fino a che non sopravvenga dunque un documento di contenuto contrario rispetto a quelli che
hanno fondato la pretesa oggetto del presente giudizio con riferimento alle specifiche esigenze del
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minore ricorrente, va riconosciuto il diritto dello stesso ad essere seguito durante le ore di frequenza
scolastica da un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1, con ogni conseguente obbligo di
prestazione incombente sull’amministrazione resistente (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio
2013, n. 3950).
Dall’accertamento del diritto, nei termini appena precisati, deriva la fondatezza della domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale, in ordine alla quale resta da accertare la sussistenza
dell’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana, il quale - una volta escluso il dolo –
coincide con la colpa.
Sotto tale specifico profilo, va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta
malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed
all’Ufficio scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare
provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.
Ciò precisato in ordine all’illegittimità della condotta colposa posta in essere dall’amministrazione
scolastica, ritiene il Collegio di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il
diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie
come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti
dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti
costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è individuabile
negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla
personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni
di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (vedi T.A.R. Sardegna 2011, n. 695
e T.A.R. Toscana, 18 aprile 2012, n. 746).
Ciò posto, il danno può essere quantificato, in via equitativa e con riferimento ad ogni minore, in €
1.000,00 (euro mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza
dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, con decorrenza dalla notifica del ricorso in epigrafe e
sino all’effettiva assegnazione dell'insegnante nel rapporto 1/1 per l’anno scolastico 2012/2013.
L'obbligo di corrispondere tale somma va posto a carico del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi
effettuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione.
Si ritiene di porre a carico della resistente Amministrazione le spese del presente giudizio, come
liquidate in dispositivo, - oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato - tenuto conto
dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto e della connessa istanza risarcitoria; e,
tenuto conto, altresì, che sulla questione centrale esisteva, già in epoca antecedente alla
proposizione del ricorso, un orientamento assolutamente incontroverso della giurisprudenza
amministrativa, anche di questo Tribunale, favorevole alla parte ricorrente.
Le spese devono invece compensarsi con l’Istituto scolastico, privo di responsabilità nel caso di
specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli
effetti di cui in motivazione e condanna altresì il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca al risarcimento del danno come quantificato in motivazione.
5- DirittoScolastico.it -
Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore della
parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00),
oltre oneri accessori come per legge (ivi compresa la rifusione dell’importo del contributo
unificato).
Compensa le spese tra la parte ricorrente e l’Istituto scolastico intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento,
all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle
parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Federica Cabrini, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
SENTENZA N. 80
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2008), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana nel procedimento vertente tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca ed altri e A.F. e C.G. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà
sulla figlia minore A.J.R., con ordinanza del 26 marzo 2009, iscritta al n. 230 del registro
ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 26
marzo 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 10, primo comma,
30, primo e secondo comma, 31, primo comma, 34, primo comma, 35, primo e secondo
comma, 38, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).
In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere investito dell’appello proposto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei confronti di A.F. e C.G., in proprio
e in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A.J.R, avverso il provvedimento
cautelare emesso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di
Catania, con il quale si ordinava all’amministrazione il ripristino dell’assegnazione di un
docente di sostegno alla indicata minore, per 25 ore settimanali.
La suddetta fase cautelare trae origine dal ricorso proposto dalle indicate parti private
avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione scolastica, in sede di formazione
degli organici, aveva assegnato alla ricorrente, affetta da ritardo psicomotorio e crisi
convulsive da encefalopatia grave, un docente solo per 12 ore settimanali.
Il citato provvedimento comprometteva, a parere dei ricorrenti, il diritto del disabile ad
una effettiva assistenza didattica; diritto tutelato dalla Costituzione e da norme internazionali.
In punto di diritto, il rimettente, dopo aver riportato i motivi posti a fondamento dell’atto di
appello avverso l’ordinanza cautelare indicata, osserva che il tema dell’inserimento dei
disabili nella scuola è stato, in un primo momento, risolto dall’ordinamento per mezzo della
creazione di scuole speciali e di classi differenziali; orientamento successivamente
modificato a favore di una formazione che doveva avvenire in classi comuni nell’ambito della
scuola pubblica mediante l’intervento di insegnanti di sostegno.
Tale nuovo indirizzo veniva, poi, ulteriormente rafforzato con la legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), la quale, nel fissare i principi della piena integrazione delle persone disabili,
agli artt. 12 e 13 garantisce loro il necessario sostegno per mezzo di docenti specializzati, al
fine della loro integrazione scolastica.
Il giudice a quo riporta le ulteriori norme che hanno confermato i suddetti principi e, in
particolare, l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), che assicura l’integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi
adeguati al tipo ed alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità
organizzativa e funzionale delle classi, nonché la possibilità di assumere con contratto a
tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti ed alunni, indicato al
comma 3 della suddetta disposizione, in presenza di handicap particolarmente gravi.
In particolare, il citato art. 40 non generalizza tutti i casi di disabilità, ma si ispira al
diverso principio secondo il quale ciascun intervento deve tener conto del grado e della
tipologia di deficit di cui è portatore il singolo individuo, ponendosi, in tal modo, in linea di
continuità con quanto già previsto dagli artt. 3, 12, 16 e 17 della legge n. 104 del 1992, in
ambito di istruzione e di formazione professionale dei disabili.
Il rimettente osserva che le disposizioni censurate hanno soppresso il trattamento in
deroga previsto dall’art. 40, in tal modo contraddicendo la ratio che aveva caratterizzato
l’indirizzo normativo sopra riportato, in ragione del quale ad un maggiore livello di disabilità
deve corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di
superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri.
La conclusione di tale iter argomentativo comporta, a parere del rimettente, che le
disposizioni censurate, nel sottoporre ad un’unica disciplina tutti i disabili, non garantiscono a
quelli che versano in condizioni di maggiore gravità il diritto alla integrazione scolastica.
Il rimettente ritiene, pertanto, che le norme censurare contrastino con la giurisprudenza
costituzionale secondo la quale l’esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente
garantito, può essere regolato e limitato dal legislatore, sempre che ciò sia compatibile con
la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca in una sostanziale elusione dello stesso.
1.1. – Così ricostruita la fattispecie sottoposta al suo giudizio ed il quadro normativo di
riferimento, il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, sostiene quanto segue:
1.1.1 – in primo luogo, il rimettente ritiene che i commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.
244 del 2007 violano gli artt. 2, 3, 38, terzo e quarto comma, Cost.
In proposito il giudice a quo osserva che la Costituzione, nel riconoscere valore
fondamentale alla persona come individuo, pone, a tal fine, a carico della collettività un
obbligo di solidarietà, assumendo nel caso concreto rilievo l’art. 38, commi terzo e quarto,
Cost., che sanciscono il diritto dei disabili all’educazione assegnando il correlativo obbligo
allo Stato.
Rileva, poi, il giudice a quo che l’equiparazione di tutti i disabili compiuta dal legislatore
sulla base delle norme censurate sarebbe anche irragionevole, poiché appresta lo stesso
grado di assistenza a tutti i disabili, indipendentemente dal loro grado di disabilità, ponendo
in essere una disparità di trattamento, in quanto proprio la gravità dell’handicap giustificava
lo standard più elevato di tutela rispetto a quello minimo garantito per i disabili lievi e ciò al
fine di assicurare a tutti lo stesso diritto all’istruzione.
A ciò conseguirebbe l’ulteriore violazione dell’art. 3, comma secondo, Cost., che impone
allo Stato di rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo della persona umana.
Altri profili di irragionevolezza delle norme impugnate vengono individuati dal rimettente
nel fatto che, da un lato, nel sopprimere il trattamento in deroga previsto per i disabili gravi,
dette norme si pongono, tuttavia, l’obiettivo di rispettare i principi sulla integrazione degli
alunni diversamente abili fissati dalla legge n. 104 del 1992, e, dall’altro, nel contemperare il
diritto dei disabili gravi con l’esigenza di bilancio, fanno prevalere quest’ultima.
1.1.2 – I commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 violano, secondo il
rimettente, anche gli artt. 4, primo comma, 35 primo e secondo comma, Cost., in relazione
all’art. 38, terzo comma, Cost.
Se, infatti, gli artt. 4 e 35 Cost. tutelano e garantiscono il diritto al lavoro, l’art. 38 Cost.
riconosce il suddetto diritto in capo ai disabili, con la conseguenza che le disposizioni
censurate «facendo venir meno le condizioni minime per la integrazione scolastica»
pregiudicano «anche ogni possibilità di […] avviamento professionale in contrasto con i
parametri costituzionali suelencati».
1.1.3 – Il giudice a quo ritiene, poi, che le disposizioni censurate siano in contrasto con
l’art. 10 Cost., in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo e
secondo comma e 38, terzo comma, Cost.
In particolare, l’art. 10, primo comma, Cost. impone l’adeguamento dell’ordinamento
interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Il rimettente, dopo aver premesso che l’ordinamento internazionale apparirebbe
«univocamente orientato ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non meramente
teorica», richiama diversi atti internazionali sia a livello universale che regionale a tutela dei
disabili; atti che, a suo avviso, sarebbero stati violati dalle norme impugnate. In particolare,
menziona la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948; il Protocollo n. 1 alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Parigi il 20 marzo
1952; la Carta sociale europea (riveduta), adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006.
A completamento del quadro normativo internazionale ora indicato, il giudice a quo
richiama, inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata dal
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché
il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004.
1.1.4 – Infine, il rimettente ritiene che le disposizioni censurate siano lesive degli artt. 34,
primo comma e 38, terzo e quarto comma, Cost., in riferimento agli artt. 30, primo e secondo
comma e 31, primo comma, Cost., i quali sanciscono i principi «che la scuola è aperta a tutti
e che l’istruzione inferiore è obbligatoria, che anche i disabili hanno diritto all’educazione e
che a questo compito provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato», anche
in «funzione suppletiva rispetto alla famiglia».
Le norme censurate, a parere del rimettente, non garantirebbero tali diritti in quanto non
assicurerebbero al disabile grave, come nel caso di specie, neppure l’istruzione obbligatoria
cui ha diritto ex art. 34 Cost. e, conseguentemente, neppure quella di grado superiore, cui
pure ha diritto ex art. 38, terzo comma, Cost., finalizzata al suo inserimento nel mondo del
lavoro.
Con la disciplina impugnata risulterebbe essere venuta meno, altresì, la funzione affidata
allo Stato per rendere effettivo il diritto all’istruzione ex art. 38, quarto comma, Cost., con
conseguente ulteriore lesione del corrispondente compito affidato alla famiglia e, in via
surrogatoria allo Stato, previsto dall’art. 30, primo e secondo comma, Cost.
Nella stessa «ottica si muove anche l’art. 31, primo comma, Cost. il quale fa carico allo
Stato di agevolare l’adempimento dei compiti della famiglia (tra cui è ricompressa
l’istruzione) ed appare perciò strutturalmente interconnesso con la concreta attuazione degli
obblighi famigliari».
1.2. – In punto di rilevanza, il rimettente osserva che dagli atti di causa risulta provato lo
stato di disabilità grave di cui è affetta la ricorrente (riconoscimento dall’apposita
commissione medica, attribuzione per l’anno scolastico 2008/2009 delle 25 ore di sostegno
settimanale) e che, stante il tenore letterale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del
2007, solo l’eventuale accoglimento della questione di legittimità sollevata potrebbe
comportare il rigetto dell’appello cautelare e, conseguentemente, il ripristino delle 25 ore di
sostegno settimanali; misura quest’ultima, precisa ancora il rimettente, che «le commissioni
mediche e sociopedagogiche hanno ritenuto essere il minimo necessario per rendere
effettivo» il diritto della ricorrente all’integrazione scolastica ed alla sua istruzione.
2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o
infondata la questione sollevata dal Consiglio della giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana.
La difesa dello Stato, riportato il testo delle disposizioni censurate, osserva che il nostro
Paese ha sempre posto come priorità l’inserimento degli alunni disabili nel mondo scolastico
e, successivamente, nella vita lavorativa.
2.1. – Ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’Avvocatura ritiene la questione
inammissibile per non aver il rimettente motivato in ordine alla rilevanza della stessa.
In particolare, la normativa impugnata, comporta una riforma del sistema di tutela del
disabile in grado di garantire a quest’ultimo la fruizione dei diritti costituzionali a lui assegnati.
Il comma 413, infatti, pur limitando il numero di posti di insegnanti di sostegno, a decorrere
dall’anno 2008-2009, «impone che […] venga assicurata la piena integrazione degli alunni
disabili richiamando, a tal uopo, gli strumenti e le direttive» già individuati dall’art. 1, comma
605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) «e, pertanto, anche mediante
compensazioni tra Province diverse».
Il rimettente non indica i motivi per i quali i suddetti strumenti e, in particolare, la citata
compensazione (che consente l’adattamento dell’organico vigente alla dislocazione
territoriale), non sono in grado di dare piena tutela alla ricorrente nel giudizio a quo.
Il giudice a quo avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che l’unica possibile tutela per la
ricorrente poteva essere l’applicazione della deroga prevista dall’art. 40 della legge n. 499
del 1997, non tenendo conto che essa «si inseriva […] in un contesto normativo
completamente diverso» da quello costituito dalle norme censurate.
2.2. – Nel merito, la difesa erariale ritiene la questione infondata.
Osserva l’Avvocatura che il rimettente chiede che sia riconosciuto il diritto ad un numero
maggiore di ore di sostegno rispetto a quello individuato dai competenti organi
amministrativi.
Tale diritto, a suo avviso, «non può essere identificato tout court con il diritto allo studio o
alla salute», essendo più assimilabile ad una mera aspettativa verso lo Stato quale
erogatore di pubblici servizi.
In sostanza, quindi, con la sollevata questione il rimettente chiede alla Corte l’adozione
di una sentenza additiva che comporterebbe da un lato «nuove o maggiori spese a carico
del bilancio statale senza indicare i mezzi per farvi fronte», in violazione dell’art. 81 Cost., e
dall’altro, porterebbe la Corte a sostituirsi al legislatore, al quale è demandata
l’individuazione delle concrete modalità con le quali realizzare la tutela invocata nel giudizio
a quo.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Avvocatura richiama la sentenza n. 251 del
2008 con la quale la Corte ha affermato che, in materia di tutela dei disabili, è compito del
legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, individuare gli strumenti più idonei al fine
di attuare la suddetta tutela, non potendo ciò essere richiesto alla Corte stessa.
In conclusione, le norme censurate sarebbero frutto del corretto esercizio della citata
discrezionalità del legislatore che, nel bilanciare i diversi interessi coinvolti (quello allo studio
del disabile e del contenimento della spesa pubblica), ha eliminato la possibilità di derogare
al numero di ore di sostegno per i disabili più gravi, pur senza far venir meno il loro diritto
all’educazione scolastica.
2.2.1 – In particolare, quanto alla presunta violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., la difesa
dello Stato ritiene che l’attuale disciplina non pregiudica i diritti del disabile, come sostenuto
dal rimettente, in considerazione della molteplicità degli interventi normativi a favore di tali
persone previsti dagli artt. 12, 13 e 14 della legge n. 104 del 1992.
Specificamente, è prevista l’istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali
sezioni staccate della scuola statale (art. 12, comma 9); la programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, eccetera (art. 13, comma 2,
lett. a); la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici
(art. 13, comma 2, lett. b) recte: comma 1, lett. a); l’obbligo per gli enti locali di garantire
l’attività di sostegno con assegnazione di docenti specializzati (art. 13, comma 3); lo
svolgimento di attività didattiche con piani educativi individualizzati (art. 13, comma 5);
l’organizzazione dell’attività didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione
delle classi e delle sezioni in relazione alla programmazione scolastica individualizzata (art.
14, comma 1, lett. b); la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola (art. 14, comma 1,
lett. c).
Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, tale molteplicità di interventi non può comportare
che, laddove è previsto che siano garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di
docenti specializzati (art. 13 citato), la persona disabile abbia «il diritto a vedersi attribuito un
insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato», dovendo l’amministrazione
provvedere in tal senso tenendo conto anche delle risorse economiche disponibili.
2.2.2 – Con il secondo motivo il rimettente sostiene che le disposizioni censurate si
pongano in contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione all’art. 38, terzo comma, Cost.,
perché farebbero venir meno le condizioni minime per l’integrazione scolastica, con
ripercussioni negative sull’avviamento professionale.
In ragione delle citate norme contenute nella legge n. 104 del 1992, l’Avvocatura ritiene
che anche la censura in esame sia infondata.
Non sarebbe stato leso neanche l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro,
essendo quest’ultimo garantito da apposite norme contenute nella legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2.2.3 – In relazione alla denunciata violazione dell’art. 10 Cost., l’interveniente rileva che
tale disposizione si riferisce alle norme di diritto internazionale consuetudinario, laddove il
giudice a quo si limita a richiamare norme pattizie «senza evidenziare le parti in cui le stesse
sarebbero riproduttive di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità
internazionale».
L’Avvocatura osserva, inoltre, che le norme internazionali richiamate dal rimettente
avrebbero carattere meramente programmatico e lascerebbero agli Stati la discrezionalità
nell’individuare le misure con le quali assicurare la fruizione dei suddetti diritti.
2.2.4 – La difesa dello Stato sostiene, infine, che anche le censure relative alla
violazione degli artt. 34 e 38 Cost., in relazione agli artt. 30 e 31 Cost. siano infondate, in
quanto il legislatore non avrebbe pregiudicato il diritto del disabile all’istruzione obbligatoria
di cui all’art. 34 Cost., data la molteplicità degli interventi disposti in tal senso e che la
riduzione delle ore di sostegno consentirebbe, comunque, l’integrazione scolastica delle
persone disabili.
Non sarebbe leso neanche il diritto del disabile all’inserimento nel mondo del lavoro,
previsto dall’art. 38, terzo comma, Cost., e lo Stato non sarebbe venuto meno al suo obbligo
di affiancare o sostituire la famiglia nella cura del disabile, come previsto dagli artt. 38,
quarto comma, e 30, primo comma, Cost.
Considerato in diritto
1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008), nella parte in cui, rispettivamente, fissano un limite al numero degli
insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere con contratto a tempo
determinato i suddetti insegnanti, in deroga al rapporto docenti ed alunni indicato dall’art. 40,
comma 3, della legge n. 449 del 1997, in presenza di disabilità particolarmente gravi.
Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate violerebbero gli artt. 2, 3, 38, terzo e
quarto comma, della Costituzione, in quanto, in contrasto con i valori di solidarietà collettiva
nei confronti dei disabili gravi, ne impedirebbero «il pieno sviluppo, la loro effettiva
partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese» ed introdurrebbero «un
regime discriminatorio illogico e irrazionale» che non terrebbe conto del diverso grado di
disabilità di tali persone, incidendo così sul nucleo minimo dei loro diritti.
Sarebbero, altresì, violati gli artt. 4, primo comma, 35, primo e secondo comma, in
relazione all’art. 38, terzo comma, Cost., in quanto da tale violazione deriverebbe
l’impossibilità per il disabile grave di conseguire «il livello di istruzione obbligatoria prevista»,
«quello superiore» e «l’avviamento professionale propedeutico per l’inserimento nel mondo
del lavoro».
Le disposizioni statali sopra indicate sono, inoltre, sospettate d’illegittimità costituzionale
per violazione dell’art. 10, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35 e 38 Cost., in
quanto si porrebbero in contrasto con «i principi (recte: norme) di diritto internazionale
generalmente riconosciute a favore dei disabili», nonché con il diritto del disabile al pieno
sviluppo della sua personalità (art. 2), con il principio di non discriminazione (art. 3), con il
diritto all’educazione e all’inserimento nel mondo del lavoro (art. 38).
Infine, le norme censurate sono ritenute di dubbia compatibilità con gli artt. 34, primo
comma, e 38, terzo e quarto comma, Cost., in relazione agli artt. 30, primo e secondo
comma, e 31, primo comma, Cost., in quanto vanificano «per i disabili gravi la possibilità di
accedere alla istruzione in tutte le sue forme e funzioni e disconosc[ono] gli obblighi in tal
senso costituzionalmente previsti a carico dello Stato anche in funzione suppletiva della
famiglia».
2. – In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità prospettata
dal Presidente del Consiglio dei ministri sotto il profilo del difetto di rilevanza.
La difesa erariale osserva, infatti, che il comma 413, pur limitando il numero di posti di
insegnanti di sostegno, «impone […] che venga assicurato lo sviluppo dei processi di
integrazione degli alunni disabili, richiamando gli strumenti e le direttive individuati» dall’art.
1, comma 605, della citata legge n. 296 del 2006 «e, pertanto, anche mediante
compensazioni tra Province diverse». Il rimettente, invero, nel sollevare la presente
questione di legittimità costituzionale, non ha indicato i motivi per i quali i suddetti strumenti
e, in particolare, la citata compensazione non sono in grado di dare piena tutela alla
ricorrente nel giudizio a quo.
In realtà il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi su un provvedimento
dell’amministrazione scolastica che, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha negato
il riconoscimento delle ore di sostegno inizialmente accordate, quindi tenendo conto anche
degli strumenti alternativi previsti dalle suddette disposizioni, ivi compreso il citato
meccanismo della compensazione delle province.
2.1. – Sempre in via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le censure
relative alla violazione degli artt. 4, primo comma, 35, primo e secondo comma, Cost., in
relazione all’art. 38 Cost., nonché degli artt. 34, primo comma, e 38, terzo e quarto comma,
Cost., in relazione agli artt. 30, primo e secondo comma, e 31, primo comma, Cost., in
quanto non sufficientemente argomentate, risultando così formulate in modo generico ed
apodittico (ex plurimis ordinanza n. 344 del 2008).
3. – Nel merito la questione è fondata.
Preliminarmente va precisato che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi
sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per
ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli
che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una
persona.
Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo
completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione
scolastica rivestono un ruolo di primo piano.
4. – Sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica
tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per
quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008
e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce
che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione». Diritto,
specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la
predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze
individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione).
Quanto all’ordinamento interno, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto
all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare,
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate); legge che, come già osservato da questa Corte, è volta a
«perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di
garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti
costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» (sentenza n. 406 del 1992).
In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto
soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università
(comma 2). Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile
«al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un
rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le
potenzialità dello svantaggiato» (sentenza n. 215 del 1987).
Pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale. La
fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e
sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione»
(sentenza n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente
specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano
costituzionale) forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili
(sentenza n. 52 del 2000).
Sempre nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili, in particolare per quelli
che si trovano in una condizione di gravità, il legislatore, con la legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), all’art. 40, comma 1, ha previsto la
possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga
al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla
disposizione da ultimo richiamata è stato poi sostituito con il principio delle «effettive
esigenze rilevate», introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007).
Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella
determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della
citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro
normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata
giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili fin qui richiamata.
E’ vero che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore nella
individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di
discrezionalità (da ultimo, ex plurimis, sentenze n. 431 e 251 del 2008, ordinanza n. 269 del
2009). Si deve tuttavia riaffermare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte,
detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel «[…] rispetto di un
nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 251 del 2008 che richiama
sentenza n. 226 del 2000).
Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato
«nucleo indefettibile di garanzie» che questa Corte ha già individuato quale limite invalicabile
all’intervento normativo discrezionale del legislatore.
La scelta operata da quest’ultimo, in particolare quella di sopprimere la riserva che
consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna
giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli
strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile
grave.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è,
infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in
condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova
applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che,
giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì
tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de
qua.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le disposizioni impugnate si appalesano
irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo
invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano
automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti
stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il
miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.
Restano assorbiti gli altri profili di censura dedotti dal giudice rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli
insegnanti di sostegno;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007,
nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con
disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
febbraio 2010.
N. 02594/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2012, proposto da:
omissis e dalla di lui madre omissis, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Carmela Nicastro, e
con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Mario Rutelli n. 38;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,
Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento – omissis, omissis, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via
Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
- del provvedimento del dirigente scolastico (decreto n. 21 del 19.9.2012, prot. n. 8443/M4 - doc. n.
2) con il quale è stato attribuito all'alunno omissis un insegnante di sostegno per un numero di ore
pari ad 8 per il corrente anno scolastico 2012/2013, conosciuto dai ricorrenti in pari data;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'istruzione e
l'ufficio scolastico regionale e provinciale hanno attribuito un numero di insegnanti di sostegno
insufficienti ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso l'istituto
scolastico de quo ed in particolare all'alunno omissis;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso al precedente ancorché
sconosciuto;
nonché per l'accertamento
- del diritto dell'alunno su indicato, affetto da grave disabilità derivante da patologia irreversibile
(Sindrome di Down), ad essere assistito da un insegnante di sostegno per tutte le ore (n. 32) della
frequenza scolastica o almeno, in subordine per n. 18 ore settimanali in deroga, secondo il
rapporto 1/1, e del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dai
ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno,
e per la condanna
- delle amministrazioni resistenti all'assegnazione in favore dell'alunno menzionato di un
insegnante di sostegno per tutte le ore (n. 32) della frequenza scolastica o, almeno, in subordine,
per n. 18 ore settimanali in deroga, secondo il rapporto 1/1 ed in caso di accoglimento delle
superiori domande, la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore e dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
subito dai ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di
sostegno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata e
vista la documentazione dalla stessa depositata;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 i difensori delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 2
FATTO e DIRITTO
La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali è stato assegnato al ricorrente, affetto da
disabilità grave ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 (v. documentazione in atti), un insegnante di
sostegno per un numero di ore settimanali (8) inferiore, rispetto a quello allo stesso necessario
secondo la documentazione medica e didattica versata in atti, laddove si fa riferimento alla
necessità di un insegnante di sostegno per n. 32 ore settimanali (v. certificazione medica e PEI a.s.
2012/2013).
Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza
della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle
attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.
La questione è stata risolta in senso favorevole alla parte ricorrente in numerosi precedenti della
Sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (tra le tante, la n. 1964 del 2
novembre 2011; la n. 360 del 24 febbraio 2011; la n. 14271 del 9 dicembre 2010), nei quali è stato,
in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per
l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo – in relazione alle effettive
esigenze da determinare in concreto e caso per caso in relazione alla gravità della disabilità - le
misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile, titolare del diritto fondamentale
all’istruzione, altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo
impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative,
e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo
scolastico frequentato (v. Corte Cost., sentenza n. 80 del 2010; d.l. n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010, che autorizza il superamento del contingente degli
insegnanti di sostegno qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 della l. n. 104/1992; d.l. n. 98
del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, art. 19, comma 11);
Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non hanno tenuto conto dell’esigenza di garantire
all’alunno – disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 - opportune ed
adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento nel percorso
scolastico frequentato, non avendo assegnato al predetto un insegnante di sostegno, seppure
ritenuto necessario secondo la documentazione didattica in atti, in cui si fa riferimento alla
necessità che il discente possa essere seguito dal docente di specializzazione per tutte le ore
previste (32 ore: v. PEI per il corrente anno scolastico), al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Deve, pertanto, ritenersi fondata la censura di violazione degli artt. 34 e 38 della Costituzione e
degli artt. 3, 12 e 13 della l. n. 104/1992, con assorbimento di ogni altra questione (vedi di recente
la n. 460 del 28 febbraio 2012).
Può ora procedersi all’esame dell’istanza risarcitoria, che il Collegio ritiene fondata per le ragioni di
seguito esposte.
In merito alla illegittimità dell’assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, è
sufficiente richiamare le considerazioni di cui al succitato precedente, mentre relativamente alla
colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l’esistenza di
numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che,
ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non
conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.
Ciò precisato in ordine all’illegittimità dell’impugnato provvedimento e alla colpa nell’emanarlo, il
Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del
danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno
esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta
costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti costituzionalmente
inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è
individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha
provocato sulla personalità del discente, privato del supporto necessario a garantire la piena
promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (vedi T.a.r.
Sardegna, n. 695 del 2011; Ta.r. Toscana, n. 746 del 2012).
Va, però, considerato che parte ricorrente ha concorso parzialmente alla produzione del danno
ritardando l’instaurazione della controversia.
Ciò posto,il danno può essere quantificato, in via equitativa, in € 1.000,00 (mille/00) per ogni mese
(con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto
1/1,con decorrenza dal deposito del ricorso in epigrafe e sino all’effettiva assegnazione. 3
L'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente tale somma va posto a carico del Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte
gestionali poi attuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto:
- vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati;
- va riconosciuto il diritto dell’alunno indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di
sostegno per n. 32 ore settimanali;
- va condannata la resistente amministrazione all'assegnazione, a favore del predetto, di un
insegnante di sostegno secondo quanto appena precisato;
- va condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno
come prima quantificato;
- va, altresì, condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento
delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato all’alunno indicato in
epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario;
b) dichiara il diritto del predetto ad essere assistito da un insegnante di sostegno per n. 32 ore
settimanali;
c) condanna la resistente amministrazione all'assegnazione, a favore del predetto, di un
insegnante di sostegno per n. 32 ore settimanali;
d) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno
come quantificato in motivazione;
e) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore della
parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 02594/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2012, proposto da:
omissis e dalla di lui madre omissis, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Carmela Nicastro, e
con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Mario Rutelli n. 38;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,
Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento – omissis, omissis, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via
Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
- del provvedimento del dirigente scolastico (decreto n. 21 del 19.9.2012, prot. n. 8443/M4 - doc. n.
2) con il quale è stato attribuito all'alunno omissis un insegnante di sostegno per un numero di ore
pari ad 8 per il corrente anno scolastico 2012/2013, conosciuto dai ricorrenti in pari data;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'istruzione e
l'ufficio scolastico regionale e provinciale hanno attribuito un numero di insegnanti di sostegno
insufficienti ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso l'istituto
scolastico de quo ed in particolare all'alunno omissis;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso al precedente ancorché
sconosciuto;
nonché per l'accertamento
- del diritto dell'alunno su indicato, affetto da grave disabilità derivante da patologia irreversibile
(Sindrome di Down), ad essere assistito da un insegnante di sostegno per tutte le ore (n. 32) della
frequenza scolastica o almeno, in subordine per n. 18 ore settimanali in deroga, secondo il
rapporto 1/1, e del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito dai
ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno,
e per la condanna
- delle amministrazioni resistenti all'assegnazione in favore dell'alunno menzionato di un
insegnante di sostegno per tutte le ore (n. 32) della frequenza scolastica o, almeno, in subordine,
per n. 18 ore settimanali in deroga, secondo il rapporto 1/1 ed in caso di accoglimento delle
superiori domande, la condanna del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore e dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
subito dai ricorrenti per la mancata tempestiva assegnazione di un adeguato numero di ore di
sostegno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata e
vista la documentazione dalla stessa depositata;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 i difensori delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 2
FATTO e DIRITTO
La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali è stato assegnato al ricorrente, affetto da
disabilità grave ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 (v. documentazione in atti), un insegnante di
sostegno per un numero di ore settimanali (8) inferiore, rispetto a quello allo stesso necessario
secondo la documentazione medica e didattica versata in atti, laddove si fa riferimento alla
necessità di un insegnante di sostegno per n. 32 ore settimanali (v. certificazione medica e PEI a.s.
2012/2013).
Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza
della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle
attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.
La questione è stata risolta in senso favorevole alla parte ricorrente in numerosi precedenti della
Sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (tra le tante, la n. 1964 del 2
novembre 2011; la n. 360 del 24 febbraio 2011; la n. 14271 del 9 dicembre 2010), nei quali è stato,
in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per
l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo – in relazione alle effettive
esigenze da determinare in concreto e caso per caso in relazione alla gravità della disabilità - le
misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile, titolare del diritto fondamentale
all’istruzione, altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo
impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative,
e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo
scolastico frequentato (v. Corte Cost., sentenza n. 80 del 2010; d.l. n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010, che autorizza il superamento del contingente degli
insegnanti di sostegno qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 della l. n. 104/1992; d.l. n. 98
del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, art. 19, comma 11);
Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non hanno tenuto conto dell’esigenza di garantire
all’alunno – disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 - opportune ed
adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento nel percorso
scolastico frequentato, non avendo assegnato al predetto un insegnante di sostegno, seppure
ritenuto necessario secondo la documentazione didattica in atti, in cui si fa riferimento alla
necessità che il discente possa essere seguito dal docente di specializzazione per tutte le ore
previste (32 ore: v. PEI per il corrente anno scolastico), al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Deve, pertanto, ritenersi fondata la censura di violazione degli artt. 34 e 38 della Costituzione e
degli artt. 3, 12 e 13 della l. n. 104/1992, con assorbimento di ogni altra questione (vedi di recente
la n. 460 del 28 febbraio 2012).
Può ora procedersi all’esame dell’istanza risarcitoria, che il Collegio ritiene fondata per le ragioni di
seguito esposte.
In merito alla illegittimità dell’assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, è
sufficiente richiamare le considerazioni di cui al succitato precedente, mentre relativamente alla
colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l’esistenza di
numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero ed all’Ufficio scolastico, che,
ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non
conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.
Ciò precisato in ordine all’illegittimità dell’impugnato provvedimento e alla colpa nell’emanarlo, il
Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del
danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno
esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta
costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti costituzionalmente
inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è
individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha
provocato sulla personalità del discente, privato del supporto necessario a garantire la piena
promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (vedi T.a.r.
Sardegna, n. 695 del 2011; Ta.r. Toscana, n. 746 del 2012).
Va, però, considerato che parte ricorrente ha concorso parzialmente alla produzione del danno
ritardando l’instaurazione della controversia.
Ciò posto,il danno può essere quantificato, in via equitativa, in € 1.000,00 (mille/00) per ogni mese
(con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto
1/1,con decorrenza dal deposito del ricorso in epigrafe e sino all’effettiva assegnazione. 3
L'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente tale somma va posto a carico del Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte
gestionali poi attuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto:
- vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati;
- va riconosciuto il diritto dell’alunno indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di
sostegno per n. 32 ore settimanali;
- va condannata la resistente amministrazione all'assegnazione, a favore del predetto, di un
insegnante di sostegno secondo quanto appena precisato;
- va condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno
come prima quantificato;
- va, altresì, condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento
delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato all’alunno indicato in
epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario;
b) dichiara il diritto del predetto ad essere assistito da un insegnante di sostegno per n. 32 ore
settimanali;
c) condanna la resistente amministrazione all'assegnazione, a favore del predetto, di un
insegnante di sostegno per n. 32 ore settimanali;
d) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno
come quantificato in motivazione;
e) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore della
parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. ****/2011 REG.PROV.COLL.
N. ***/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale *** del 2011, proposto da:
*** e **** per *** rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Andreozzi e Giulia Andreozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Andreozzi in Cagliari, via Gianturco N.4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, ****, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
- i provvedimenti, non conosciuti, emessi dall'Amministrazione Scolastica, coi quali sono state assegnate al minore 11 ore di sostegno settimanali in luogo delle 22 richieste;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di ****;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avv.ti Giulia Andreozzi per il ricorrente e Giandomenico Tenaglia, avvocato dello Stato, per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il minore *** è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 L. n. 104 del 1992.
Conseguentemente, la scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell’equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ha proposto, per l’anno scolastico 2011/2012, il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1.
Al minore è stato invece assegnato un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quelle richieste e insufficienti a garantire il suddetto rapporto 1/1.
Da ciò l’odierno ricorso, col quale si chiede, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, l’accertamento del diritto del minore alle ore di sostegno richieste, nonché quello al risarcimento dei danni patiti.
A sostegno della domanda si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 2 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 60 c.p.a, sentite sul punto le parti costituite.
DIRITTO
Il Collegio deve, innanzi tutto precisare che degli atti versati in giudizio appare certo che per il minore precisato in epigrafe spetta il supporto dell’insegnate di sostegno con rapporto 1/1.
Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, l’operato della Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta formulata dalla scuola è illegittimo (cfr. TAR Sardegna, I Sez., 17/6/2011 n. 616; 30/10/2010 n. 2456 e 11/11/2010 n. 2571).
La questione dedotta con giudizio può, pertanto, ormai risolversi con mero richiamo alle conclusione ed alle argomentazioni a sostegno individuabili nella sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80.
Premessa al giusto decidere è la conclusione della Corte Costituzionale secondo cui “Sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili, tale discrezionalità non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”.
Ha rammentato il giudice costituzionale che, sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione del disabile è oggetto di specifica tutela sia da parte dell’ordinamento internazionale, che di quello interno.
E’ sufficiente, sul versante degli obblighi internazionali, rammentare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con L. 3 marzo 2009 n. 18, all’art. 24 statuisce che gli Stati “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”. Diritto, specifica la Convenzione, che deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli al fine di “andare incontro alle esigenze individuali” del disabile.
Più stringente l’Ordinamento interno.
In attuazione dell’art. 38 comma 3 Cost., il diritto all’istruzione dei disabili ed alla loro integrazione scolastica è previsto dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104, legge che – come già evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 – riconosce che la partecipazione del disabile al processo educativo può contribuire in modo decisivo a stimolare la potenzialità dello svantaggiato.
Se si tiene in giusto conto il testo dell’art. 38 comma 3 Cost. (“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avanzamento professionale”), il diritto del disabile all’istruzione si configura come un “diritto fondamentale”; che va assicurato mediante “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione” (sent. Corte Cost. n. 219/1987 cit). Il che costituisce obbligo ugualmente fondamentale per lo Stato giusta la previsione dell’art. 38 comma 4 Cost. secondo cui “Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.
Rammenta ancora la Corte Costituzionale (sent. n. 52 del 2000) che fra le misure previste dal Legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili.
In particolare, per i disabili in condizione di gravità, il Legislatore, con la L. 27 dicembre 1997 n. 449, all’art. 40 comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni – docenti, criterio numerico invero sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”, introdotto dall’art. 1 comma 605 L. 27 dicembre 2006 n. 296.
Quanto alle norme che hanno portato a negare nel caso il numero di ore di sostegno dovute, la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2010 cit.) ha così statuito: “L’art. 2 commi 413 e 414 L. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità, già consentita dalla L. 27 dicembre 1997 n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga… in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi, sono incostituzionali, perché incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili, garantito dall’ordinamento internazionale, costituzionale ed ordinario”.
La sentenza della Corte Costituzionale conferma, nella sostanza, la lettura “costituzionalmente orientata” già data dall’art. 2 commi 413 e 414 della L. n. 244 del 2007 (TAR Liguria Sez. II 15 aprile 2010 n. 1804 e 18 marzo 2010 n. 1183), secondo cui tale norma non ha inciso sul diritto all’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile, giacchè è disposizione che ha posto misure organizzative fermo restando il rispetto dei principi sulla integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla L. n. 104 del 1992 e di obiettivi che debbono comunque essere conseguiti con criteri e modalità definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili (così il comma 413).
Alla luce di quanto precede deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacchè la L. n. 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (TAR Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010 n. 8328).
Quanto alla colpa dell’intimata amministrazione nel disporre l’avversata decurtazione delle ore di sostegno, è qui sufficiente rilevare che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta quando ormai la normativa di riferimento era venuta meno per effetto della citata sentenza del giudice delle leggi n. 80/2010.
Ciò precisato in ordine all’illegittimità dell’impugnato provvedimento e alla colpa nell’emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
I richiamati profili contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale (cfr. Tar Lazio - Roma, Sez. III bis 30 novembre 2009 n. 12040 e TAR Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009 n. 2187).
Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
Il danno può essere quantificato, in via equitativa, pari a euro 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, tenendo conto anche della reiterazione, da parte dell’intimata Amministrazione, del comportamento di illegittima negazione delle ore di sostegno dovute in violazione dei principi ripetutamente rammentati da questo T.A.R. (si veda TAR Sardegna, I Sez., 11/11/2010 n. 2576).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertato il diritto, ordina che al minore venga assegnato l’insegnante di sostegno con rapporto 1/1.
Accoglie altresì la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna l’intimata amministrazione a pagare ai ricorrenti la somma di euro 1.000/00 (mille/00) a titolo di danno esistenziale per ogni mese di ritardo e frazione in proporzione.
Condanna la medesima Amministrazione al pagamento di spese e onorari di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento/00) oltre a IVA e CPA e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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